Larghezza della Moto

Ecco un'altro inghippo del codice della strada (CDS).....
Per curiosità parlando con i miei amici, è saltato fuori il discorso delle moto con valige laterali, ed è emerso, che in molti hanno notizie ed informazioni
di vario genere, da quello che non può sporgere dal manubrio a quello che deve rimanere, nel caso del GS all'interno dei cilindri, e cosi, via.Ho cercato
una risposta da pubblicare, e guarda caso nel numero di Agosto di Motociclismo (N.D.R), 2011, c'èra proprio questa discussione, dove un motociclista,
chiedeva al giornale, di quanto dovrebbe per legge essere l'ingombro massimo di un motociclo in larghezza.
Bene eccovi la risposta della polizia municipale di Milano.
L'art. 53 CdS che fa riferimento ai motoveicoli in generale quindi, oltre ai motocicli, anche motocarrozzette, mototrattori, quadricicli a motore, stabilisce che detti
veicoli non possono superare la larghezzq di m 1,60 mt; mentre l'art. 170 comma 5 del CdS, stabilisce che sui motocicli e sui ciclomotori è vietato trasportare oggetti che
non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma dello stesso oltre 50 cm. Pertanto tutti i
motoveìcoli, motocarrozzette, mototrattori, quadricicli (veicoli tre o quattro ruote) e in linea puramente teorica anche i motocicli (veicoli 2 ruote) privi dell'applicazione
di oggetti solìdamente assicurati, possono raggiungere una larghezza massima di m 1,60; mentre sui motocicli e ciclomotori (veicoli a due ruote) gli oggetti trasportati, si
ritiene che le borse laterali, sia montate dalle Case che quelle afterrmarket,siano da considerarsi tali in quanto accessori e non parti integranti del veicolo, non debbano
avere una sporgenza longitudinale rispetto all'asse del mezzo superiore a 50 cm.Conseguentemente all 'lnstallazlone di borse laterali su di un motociclo che comporta un
ingombro del veicolo superiore a m 1,50, concretizza la violazione al disposto dell'art. 170 comma 5° del CDS che comporta il pagamento di una
sanzione pecuniaria da 74 a 299 euro (pagamento in misura ridotta entro 60 gg. 74 euro).
Vi Riporto in versione integrale l'articolo 170 comma 5 del CDS
Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o
longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscono o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti
limiti, è consentito il trasporto di animali purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore.
Quindi quando comprate le borse laterali fate attenzione alla larghezza totale della vostra moto.....
Un lampeggio dal Team dei Motocappottati. 
| < Prec. | Succ. > |
|---|
