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Esenzione bollo Auto-Moto

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Esenzione bollo Auto-Moto dopo 20 anni

Bollo Auto Moto

Esenzione semplificata dal bollo Auto-Moto dopo 20 anni.....

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 29 novembre ha trovato il modo di far “coesistere” disposizioni fiscali e Codice della Strada, precisando

che: ”L'esenzione dalla tassa automobilistica trova applicazione qualora il veicolo sia compreso nelle apposite determinazioni predisposte da Asi e Fmi,

che individuano le tipologie di veicoli in possesso dei requisiti previsti per beneficiare delle agevolazioni fiscali». Se manca la “specifica individuazione”

dei veicoli nelle suddette determinazioni, il proprietario del mezzo potrà documentare con una speciale “auto-certificazione” rilasciata dall'Asi o dalla

Fmi che il proprio veicolo è considerato di "particolare interesse storico e collezionistico" in quanto possiede i requisiti prescritti dalla norma

agevolata. Per l'esenzione dal bollo, il riferimento è la Legge n.342 del 2000 che all'articolo 63, comma 1, dispone: “L'esenzione dal pagamento delle

tasse automobilistiche per veicoli e motoveicoli che hanno compiuto 30 anni dalla prima immatricolazione, esclusi quelli adibiti ad uso professionale. A

tal fine, viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobil club Storico Italiano (Asi) e per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica

Italiana (Fmi), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli»; mentre al comma 2, estende l'esenzione anche «agli autoveicoli e

motoveicoli di "particolare interesse storico e collezionistico"», per i quali bastano 20 anni dall'immatricolazione. Il senso del particolare interesse

storico fù chiarito in una circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2000: “I veicoli costruiti per le competizioni, per ricerca tecnica o estetica, anche

in vista di partecipazione ad esposizioni e i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale,

sportivo, estetico o di costume”. Le indicazioni fiscali non coincidono però con il Codice della Strada, che nel Dlgs n.285 del 30 aprile 1992,

all'articolo 60, comma 4, stabilisce come rientrino nella categoria auto-moto di interesse storico-collezionistico quei veicoli iscritti nei registri Asi,

Storico Lancia, Fiat, Alfa Romeo, Storico Fmi. Tale ipotesi non collima con le norme che non prevedono autorizzazioni, ne esenzioni all'iscrizione Asi

o Fmi. Per evitare incidenti “à la carte”, il Ministero dei Trasporti dispone infine che: “L'iscrizione ai registri sopracitati è condizione necessaria

affinché un veicolo possa essere considerato e classificato ai fini delle disposizioni contenute nel Codice della strada, di interesse storico e

collezionistico». Senza conseguenze, quindi, sul trattamento fiscale. D'altro canto la Corte Costituzionale (23 dicembre 2005, n. 455) in relazione

all'articolo del Codice: “Individua i veicoli di interesse storico collezionistico al fine di regolarne la sola circolazione stradale e non l'esenzione dalla

tassa automobilistica sia perché tale esenzione trova compiuta e specifica disciplina nella Legge n.342 del 2000, sia perché la norma agevolata fa

riferimento ai veicoli di "particolare" interesse storico e collezionistico e non ad altri". Onde evitare "relazione pericolose" tra i diversi regolamenti,

l'Agenzia delle Entrate, precisa che possano beneficiare dello sconto i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali di

proprietĂ  di soggetti associati o meno all'Asi o alla Fmi, se compresi nelle determinazioni annuali predisposte da tali enti, in base alle caratteristiche

richieste dalla norma fiscale. Se non vi è una specifica individuazione del veicolo nelle suddette deliberazioni, il proprietario del mezzo, potrà

documentare il tutto con la certificazione di "particolare interesse storico e collezionistico” rilasciata dall'Asi o dalla Fmi. La norma stabilisce, infine,

che i veicoli esenti dalla tassa automobilistica siano comunque soggetti, in caso di utilizzo su strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annuale.

Articolo tratto dal sito Scuolaguida.it

Un lampeggio dal Team dei Motocappottati Argelato. Fico

 
Commenti (3) I Commenti sono chiusi
3 Giovedì 01 Marzo 2012 23:33
motopaolo

God bless the webmaster of motocappottati!SorridenteSorridente

2 Giovedì 01 Marzo 2012 20:17
WebMaster

Grazie Claudio, sempre preciso e troppo buono, il team fa il possibile, per dare tutte le informazioni del caso per noi motociclisti.


Grazie ancora per il tuo commento Smile

1 Giovedì 01 Marzo 2012 16:18
Claudio

ieri sono andato a pagare i bolli delle mie moto D'epoca e la sintesi è quella da te fatta: dopo i 20 anni con requisiti e 30 senza requisiti, non si paga la tassa di possesso , ma una tassa di circolazione che deve essere pagata solo nel momento che il mezzo circola.


Sempre preciso, complimenti per le informazioni.


Claudio

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