Esami guida Patenti A A1 A2

Ennesimo Decreto Ministeriale pubblicato a modifica dei precedenti........
per innalzare ulterioremente il livello di sicurezza dei candidati e per una prova più puntuale nelle prime fasi
d'esame patente A, A1, A2 in area chiusa: Specificato l'obbligo di uso dell'abbigliamento tecnico per tutta la
durata della prova,viene ridotto il raggio del tornante del circuito per la prova di equilibrio per il
conseguimento della patente di categoria A1.ridotta la fascia di ingombro laterale del circuito di evitamento
ostacolo sia per le patenti di categoria A1 che per le categorie A2 e A3.Eccovi per intero il decreto
attuativo:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 giugno 2013
Modifiche al decreto 20 maggio 2013, recante "Disposizioni atte a garantire condizioni ottimali di
sicurezza nell'espletamento delle manovre particolari e delle prove di frenatura, prescritte per il
conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali". (13A06179)
IL CAPO del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Visto
l'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,comma 3, lettere b), c) e d), che
prevedono che le patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A abilitano alla guida rispettivamente
di motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto
peso/potenza non superiore a 0,1 kW/Kg; di motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un
rapporto peso/potenza non superiore a 0,2 kW/Kg e che non siano derivati da una versione che
sviluppa oltre, il doppio della potenza massima; di motocicli muniti di un motore con cilindrata
superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione
superiore a 45 Km/h, nonche' di tricicli di potenza superiore a 15 kW;
Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che stabilisce che gli
esami di idoneita' tecnica per il conseguimento della patente di guida sono effettuati secondo
direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, ora delle
infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle direttive della Comunita' europea, ora Unione
Europea; Visto l'art. 23, del decreto legislativo n. 18 aprile 2011, n. 59, che prevede che le prove
di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti, utili al
conseguimento delle patenti di guida, si conformano ai requisiti minimi di cui all'allegato II dello
stesso decreto legislativo n. 59 del 2011, nonche' stabilisce che la prova di verifica delle
capacita' e dei comportamenti per l'accesso graduale di titolare di patente di categoria A1 alle
categorie A2 o A, e' disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
conformemente ai requisiti minimi di cui all'allegato VI dello stesso decreto legislativo n. 59 del
2011; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 gennaio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2013, recante "Disciplina della prova di controllo
delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle
patente di guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali,nonche' delle modalita' di
esercitazioni alla guida di veicoli per i quali sono richieste le predette patenti"; Visto in
particolare l'art. 2, comma 5, del citato decreto ministeriale che prevede che con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono dettate, in relazioni alle manovre oggetto della
prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti di cui all'art. 1 lettere da b) ad e) del
medesimo decreto, disposizioni atte a garantire che le stesse siano svolte in condizioni ottimali di
sicurezza, anche in relazione ai limiti di velocita' prescritti; Visto il decreto del Capo del
dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici 20 maggio 2013
recante "disposizioni atte a garantire condizioni ottimali di sicurezza nell'espletamento delle
manovre particolari e delle prove di frenatura, prescritte per il conseguimento delle patenti di
guida delle categorie A1,A2 ed A, anche speciali"; Ritenuto necessario modificare le dimensioni dei
circuiti di prova di cui agli allegati I e III del decreto del Capo del dipartimento per i
trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici 20 maggio 2013, nonche' indicare le
misure massime di distanziamento dei coni utilizzati per delimitare i circuiti; Ritenuto altresi'
necessario, ai fini della sicurezza dei candidati, prevedere che gli stessi indossino durante tutto
l'esame pratico di guida, opportuno abbigliamento protettivo
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 3 del decreto dirigenziale 20 maggio 2013
1. All'art. 3, comma, 1 del decreto dirigenziale 20 maggio 2013, le parole "durante l'esecuzione
delle prove di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente decreto.", sono sostituite con le parole
"durante l'esecuzione dell'intera prova pratica di guida".
Art. 2
Modifiche agli allegati 1 e 3 al decreto dirigenziale 20 maggio 2013
1. Gli allegati 1 e 3 al decreto dirigenziale 20 maggio 2013, sono sostituiti dagli allegati 1 e 2
al presente decreto.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a far data 1° luglio 2013. Il presente
decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
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Che roba!!!! e con tutti questi capi, questi dipartimenti, non capisco proprio come mai il debito pubblico aumenti
cosi a dismisura, tutto questo per cosa???? Mha!!! a voi l'ardua sentenza!!.
Un lampeggio dal team dei Motocappottati. 
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