DDL1720 codice della Strada

Bene, come al solito la confusione regna sovrana, siamo in Italia, io ancora mi meraviglio sull'informazione che i n.s governanti,
continuano a non darci.A questo punto sono andato a spulciarmi le singole leggi (Un lavoraccio) e ho concluso che le seguenti....
Disposizioni dovrebbero essere corretto, uso il condizionale, perché come al solito, l'utente le informazioni se le deve ricavare da solo, sperando di trovare il sito aggiornato.
Quindi bando alle ciance.
Testo integrale legge 285 articolo 170: Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque (4)
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151. (1)
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. (2)
4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299. (2)
6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.
7. Alle violazioni previste dai commi 1 e, se comesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando , nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.(3)
(1) Comma così sostituito dal 1° luglio 2004 secondo quanto stabilito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003.
(2) Comma modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.
(3) Comma modificato dall' art.167 della Legge del 24 novembre 2006 , n.286
(4) comma inserito dal Decreto legge 3 agosto 2007 n.117 convertito , con modificazioni, in Legge 2 ottobre 2007 n.160
A questo punto visto che nell'articolo scritto sopra non c'è menzione a nessun seggiolino o ammenicolo vario, vi riporto i punto salienti della modifica del codice della strada, tratto da un sito molto serio Sicurmoto.
- Eliminato il limite di velocità di 60 Km/h durante il trasporto di bambini fino a 12 anni. Vi ricordiamo, inoltre, che è comunque vietato trasportare bambini di età inferiore a 5 anni. L’eliminazione di questo limite non ci piace, ma proprio per niente. Il viaggiare a max 60 Km/h era un po’ confusionale, ma fondamentalmente corretto. Il rischio aumenta esponenzialmente con la velocità e i bambini non possiedono una corretta percezione del rischio
- Niente più seggiolino per i bambini in moto. Cancellata la norma che prevedeva l’uso di seggiolini per il trasporto di bambini fino ai 12 anni di età . Ottima idea, visto che abbiamo sempre avuto decisamente troppi dubbi sull’effettiva utilità di questi seggiolini e sulla loro eventuale pericolosità . Oltretutto non erano chiare le caratteristiche tecniche dei dispositivi in questione. Inoltre la confusione che si sarebbe creata attorno alla faccenda – visti i tempi strettissimi per dotarsi delle attrezzature necessarie- avrebbe certamente mandato in tilt il popolo.
- Alcool e Droghe. Raddoppiate tutte le pene per chi provoca incidenti dopo aver fatto uso di alcool o droghe. Divieto assoluto di bere per chi ha meno di 21 anni oppure meno di 3 anni di patente. Divieto assoluto di fare uso di qualsiasi sostanza alcolica o stupefacente anche per i conducenti di mezzi atti al trasporto di persone o cose per motivi professionali.
- Obbligo di lenti anche per la guida di motocicli e microcar. Arriva l’obbligo di usare le lenti anche per i possessori del “certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori†nonché il famoso “patentino“.
- Multe più pesanti per chi vende ciclomotori truccati. Multe anche per chi li modifica per farli correre più velocemente. Da 78,00 a 311,00 1.000 a 4.000 euro per i fabbricanti o distributori; da 779,00 a 3.119,00 euro per chi apporta le modifiche. Chi circola con un motorino truccato viene sanzionato con una multa da 389,00 a 1.559,00 euro (contro i 38,00 – 55,00 precedenti).
- Targa sporca o non leggibile. Chi circola con la targa del motoveicolo in condizioni non ottimali è soggetto alla sanzione da 78,00 fino a 311,00 euro (contro i precedenti 23,0 – 92,00).
- Corsi di funzionamento del ciclomotore obbligatori per chi deve fare “il patentinoâ€. Il corso è troppo breve. La durata minima prevista è di solo un’ora. Tuttavia siamo ben felici di annunciare l’introduzione di questo comma nell’Art. 116 del CdS. Siamo sempre stati i primi a sostenere che per poter guidare in sicurezza bisogna conoscere almeno le basi del funzionamento della motocicletta. E ne siamo tuttora profondamente convinti.
- Prova pratica dell’uso del ciclomotore. Chiunque voglia dotarsi di patentino dovrà sostenere anche una prova pratica di guida del motorino. Ottimo. Ci spiace solo non sia chiaro se questa prova riguarda anche le minicar o meno. Entro 120 gg dall’entrata in vigore della legge saranno resi noti i dettagli e le modalità .
- Casco elettronico. È stata approvata la sperimentazione del casco elettronico. Vi abbiamo già ampiamente parlato di questo dispositivo in questo articolo(Seguirà articolo in merito sul portale dei Motocappottati Argelato)
Altre norme di interesse generale per tutti:
- Niente casco in bicicletta. Norma sul casco da bici per i minori di 14 anni eliminata in ultima lettura alla Camera. Questo perché si è fatto notare che non è obbligatorio portare con se i documenti di riconoscimento e pertanto sarebbe stato impossibile sanzionare eventuali ragazzini senza casco alla guida di biciclette.
- Giubbotto catarifrangente per i ciclisti. Il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità diventano obbligatori per chi circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere o nelle gallerie. Il dispositivo deve essere indossato. La multa va da 23,00 euro a 92,00 euro.
- Niente motocicli o microcar per chi ha subito il ritiro della patente. Precisazione doverosa, poiché la norma precedentemente lasciava un vuoto legislativo. Se non si è idonei alla guida, non lo si è nemmeno in sella a un motorino o a una ben più pericolosa microcar (o minicar, che dir si voglia).
- Guida a ore per andare a lavoro. Chi ha la patente ritirata potrà chiedere al Prefetto un permesso per guidare massimo 3 ore al giorno per documentate ragioni di lavoro o per motivi sociali. Questa novità ha certamente una sua utilità , ma è totalmente incontrollabile. Non esistono “timer†da impostare sulle automobili di chi usufruisce di questa norma. Il rischio concreto è che venga annullato l’effetto del ritiro della patente! Ogni persona fermata alla guida e con patente ritirata, può dichiarare di essere ancora entro le 3 ore di concessione del prefetto (anche se non è vero!).
- Corsi di educazione stradale nelle scuole. È stata riscritta in parte la norma che introduce lezioni di educazione stradale nelle scuole di tutti i livelli (anche materna). Rispetto alla versione precedente è stato stabilito un periodo certo per l’inizio di queste attività : l’anno scolastico 2011 – 2012. Si fa inoltre presente che i costi di queste lezioni devono essere soddisfatti con i fondi già a disposizione delle scuole.
- Recupero punti persi con esame finale. Non bastano più i corsi. Il recupero dei punti della patente è vincolato a un esame da superare. Finalmente, diciamo noi. La legge com’era prima lasciava facili scappatoie ai più agiati: pagare in cambio di corsi mai sostenuti.
- Test antidroga per l’idoneità al conseguimento delle patenti di guida. Qui non abbiamo null’altro da aggiungere. Il certificato sarà rilasciato dopo esami clinici, con spese a carico del richiedente.
- Cinture di sicurezza sulle minicar. Arriva l’obbligo anche per i conducenti e i passeggeri delle microcar di indossare la cintura di sicurezza. Ricordiamo che i minorenni NON possono trasportare con sé altri passeggeri sulla microcar, anche se questa è omologata per due. Si estende però l’elenco degli esentati dall’indossare la cintura di sicurezza. Difatti potranno non indossare la cintura “i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali“.
- Divieto di vendita superalcolici nelle aree di servizio. Il divieto si estende dalle ore 22 alle 6. Questa regola – in realtà - non fa altro che ricalcare pari pari un provvedimento già adottato autonomamente da più di 10 anni in tutte le aree di servizio italiane. Vietata anche la vendita di alcolici (gradazione alcolica inferiore a 21°) dalle ore 2 alle ore 7.
- Alcolici nei locali. Dalle ore 3 alle ore 6 è vietato vendere e somministrare bevande alcoliche di qualsiasi tipo nei locali notturni. Obbligatorio esporre anche le tabelle illustrative sugli effetti dannosi dell’alcol e un test volontario per rilevare il proprio tasso alcolemico. L’obbligo vale per tutti i locali che restano aperti oltre mezzanotte.
- Attraversamento pedonale. In mancanza di agenti di Polizia locale o di altri organi di controllo è obbligatorio per legge dare la precedenza ai pedoni in transito sulle strisce pedonali. A dire il vero lo era anche prima… tuttavia in Italia questa pratica non ha mai fatto presa sulla popolazione. A dirla tutta i pedoni stessi troppo spesso si comportano in modo “kamikazeâ€, rischiando di creare situazioni di pericolo per se stessi e per gli altri. Il sale in zucca però non si può iniettare con le norme del Codice della Strada. Altra pratica pericolosissima (non contemplata dalla legge) è quella dei ciclisti che attraversano sulle strisce a velocità NON pedonali. Gli automobilisti e (peggio) i motociclisti non possono intuire il futuro e iniziare a frenare per un ostacolo che non si renda visibile fino all’ultimo secondo!
- Soldi delle multe riciclati per la Sicurezza Stradale. Una percentuale indefinita dei proventi delle multe sarà riutilizzato per la messa in sicurezza delle infrastrutture. È sicuramente troppo poco (di qualsiasi percentuale si tratti). Questo perché la parte che deve essere “riciclata†in realtà è minimo il 50%, ma non finirà tutta nella messa in sicurezza della strada. Ci finiranno i soldi che restano dopo la cessione di ¼ alle attività di messa in regola della segnaletica, ¼ all’acquisto di attrezzature per l’accertamento delle violazioni (velox e simili). Resterebbe quindi un 12,5%, però la procedura non è chiarissima e lascia spazio a possibili usi clientelari e politici del denaro da utilizzare. Per maggiori dettagli vedi il paragrafo “Articolo 208 – Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarieâ€.
- Veicoli confiscati alle forze dell’ordine. Buona l’idea, molto buona. Perché compensa in parte la recente riduzione di fondi a questo comparto dello Stato. Praticamente i mezzi confiscati, prima di essere venduti all’asta, potranno essere offerti gratuitamente alle Forze dell’Ordine che ne faranno richiesta.
Sappiamo tutti dove vanno a finire normalmente i mezzi sequestrati dallo Stato: a marcire nei depositi a nostre spese. La vendita all’asta è eseguita solo dalle autorità locali più virtuose. Nella maggioranza delle Prefetture italiche il deposito fatiscente è ancora una triste realtà . Purtroppo però, come tutte le medaglie, anche questa ha il suo rovescio: la trasformazione dei veicoli da “civili†a “istituzionali†deve avvenire in modo trasparente. Altrimenti ci sarebbe spazio per “mercatini neri†per gli amici degli amici. Soprattutto in caso il mezzo sequestrato sia una Ferrari o una MVAgusta.
Spero di aver fatto chiarezza in questo marasma di informazioni, dove non è facile sapere se si sta dicendo il giusto o meno.
Un lampeggio dal Team dei Motocappottati. 
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