Trasporto Bambini in Auto
Eccovi le regole previste dal CDS per quanto riguarda il trasporto di bambini in auto.....
L'art.172 del Codice della Strada prevede l'utilizzo dei dispositivi di ritenuta per bambini che è essenziale in caso d'incidente ma anche in occasione di improvvisi cambi di velocità o di marcia. Il codice prevede inoltre che i bambini di altezza inferiore a 150 cm e peso inferiore a 36 kg possano viaggiare sui sedili posteriori e/o anteriori, solo se assicurati ad un sistema di ritenuta adeguato alla loro statura e al loro peso (seggiolino omologato oppure cintura di sicurezza con adattatore per bambini).
I dispositivi utilizzabili sono di 2 tipi:
- Seggiolini: per bambini fino a 36 kg.
- Adattatori: picccoli sedili che, sollevando i bambini, permettono di utilizzare i normali sistemi di ritenuta presenti a bordo. Per bambini oltre i 18 kg
I seggiolini (dispositivi di sicurezza per bebè e bambini) devono essere di tipo omologato REG. ECE 44. Il regolamento prevede 5 classi di dispositivi, ripartite in base alle fasce di peso dei bambini che possono utilizzarli:
- GRUPPO 0: PER BAMBINI FINO a 10 KG
- GRUPPO 0+: PER BAMBINI FINO ai 13 KG
- GRUPPO 1: PER BAMBINI DAI 9 ai 18 KG.
- GRUPPO 2 : PER BAMBINI DAI 15 ai 25 KG
- GRUPPO 3: PER BAMBINI DAI 22 ai 36 KG
P.S Se volete eseguire un controllo sulla validità del v.s. seggioliono, è sufficiente verificare la presenza di questa etichetta:

L'etichetta sopra rappresenta un seggiolino omologato.
Normativa - Un piccolo riassunto,ma che nel dettaglio va visto nella normativa prevista in merito:
Autovetture ad uso privato ed autocarri:
Sui veicoli dotati di cinture di sicurezza, i bambini, aventi statura inferiore a 1,5 m e peso inferiore a 36 kg, devono utilizzare sistemi di ritenuta adeguati e conformi. Su tali veicoli, perciò, senza l'impiego dei dispositivi di ritenuta, non è possibile il trasporto di bambini di statura inferiore a 1,50 m e di peso inferiore a 36 kg
NB: Sui veicoli N1, N2, N3 (AUTOCARRI e SIMILARI) è consentito solo il trasporto del personale addetto il che rende assai improbabile il trasporto di bambini (pena la sanzione dell'art. 82),
Taxi e autovetture da noleggio con conducente:
I bambini aventi altezza inferiore a 1,5 m possono essere trasportati senza utilizzare le cinture o impiegare i dispositivi di ritenuta per bambini a condizione che siedano sui sedili posteriori e siano accompagnati da una persona di almeno 16 anni. In ogni caso non è consentito il trasporto in soprannumero di più di due bambini.
Autobus e minibus dotati di cinture di sicurezza:
di età inferiore a 3 anni non hanno obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza o i dispositivi di ritenuta per bambini; i bambini di età uguale o superiore a 3 anni devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, solo se questi sono presenti sul veicolo, di tipo omologato ed idonei ad essere installati sul veicolo stesso.
in assenza di tali dispositivi, devono utilizzare le cinture di sicurezza di cui sono dotati i veicoli, se il loro utilizzo non è incompatibile con la loro statura.
Per gli autobus urbani, per quelli suburbani o extraurbani sui quali è consentito il trasporto di passeggeri in piedi quando circolano in ambito urbano, l'obbligo di usare i sistemi di ritenuta per bambini o le cinture di sicurezza presenti sul veicolo non trova applicazione . Sugli autobus di classe III, i bambini, aventi statura inferiore a 1,5 m e peso inferiore a 36 kg, possono essere trasportati senza l'uso di cinture o di dispositivi di ritenuta per bambini a condizione che accompagnati da una persona di almeno 16 anni e siedano sui sedili posteriori.
ALCUNE SANZIONI PREVISTE:
Per il mancato uso di seggiolino e cintura di sicurezza.
NB: quando il mancato uso riguarda un minore (anche un bambino di statura superiore ai 150 cm di altezza, che non abbia bisogno del seggiolino), della violazione risponde il conducente o chi e’ preposto alla sorveglianza del minore stesso (genitore, parente, persona alla quale è in affido momentaneo). Se il conducente di un veicolo, in un periodo di 2 anni, incorre in tale violazione per almeno 2 volte, all’ultima infrazione si aggiunge la "recidiva" della sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.
Se un conducente altera o ostacola il funzionamento normale dei dispositivi di ritenuta, (esistono in commercio dei blocca-cintura, per renderla più lenta e confortevole addosso).
Fonte articolo www.scuolaguida.it
Un lampeggio dal Team dei Motocappottati Argelato 
| < Prec. | Succ. > |
|---|


Sacrosante parole ben detto!!!!