Multe Autovelox

Ecco come ha interpretato la corte di Cassazzione il ricorso di un automobilista....
La multa presa all’Autovelox dovrà essere “liquidata” e pure in fretta, anche se nel verbale non c’è scritto il numero di matricola dell’apparecchio
che ha scattato la foto "incriminata”. E’ quanto ha ribadito la Cassazione in una ordinanza recente contro la contestazione del malcapitato
automobilista multato, contro il ricorso accolto dal Giudice di pace locale, e a favore di quello inoltrato dal Comune e dai vigili urbani del posto. La
mancata indicazione del numero di matricola del dispositivo di controllo automatico della velocità nel verbale di accertamento di violazione del codice
della strada non può annullare quindi in nessun caso la sanzione comminata dalle forze dell’ordine. La taratura periodica degli autovelox non è
obbligatoria, essendo già regolarmente omologati. Il sistema normativo vigente, altresì prevede una serie di complessi controlli, atti a garantirne il
corretto funzionamento proprio allo scopo di tutelare il cittadino da possibili inefficienze o malfunzionamenti. La tesi avvalorata dall’incauto
automobilista, consisteva nella lesione del diritto di difesa, in quanto la mancata indicazione del numero di matricola non gli avrebbe consentito di
verificare la funzionalità dell’apparecchio e i requisiti di omologazione e taratura. Pure il Giudice di pace accoglie in prima istanza la contestazione,
ritenendo nullo il verbale perché incompleto della matricola dell’apparecchio. Il Tribunale conferma la sentenza e il Comune a questo punto fa
ricorso, osservando che il numero di matricola dell’apparecchiatura non è previsto dal Codice della strada quale contenuto necessario del verbale. In
questo modo è possibile escludere ogni lesione al diritto di difesa, anche perché la sola omologazione fornisce totale garanzia, pertanto, la mancata
indicazione non può motivare la nullità della sanzione per violazione del diritto di difesa. Allora è mai possibile contestare una multa presa
all’Autovelox? Per mettere in discussione la validità di questo tipo di contravvenzione servono elementi e circostanze probatorie “concrete”. Il
conducente, vittima dell’infrazione, che intenda appellarsi o contraddire il valore dimostrativo delle attestazioni rese dalla Polstrada o dai Vigili
urbani è tenuto a fornire alla giustizia prove chiare ed elementi sostanziali più che “robusti”, tali da dimostrare non un labile vizio di forma
“verbale”, quanto il plateale difetto di funzionamento o fabbricazione dello specifico apparato.
Un lampeggio dal Team dei Motocappottati. 
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