Etilometro, cosa c'è da sapere

Ecco come comportarsi e quali sono i nostri diritti.....
Nel caso veniamo fermati e sottoposti al test dell'etilometro.
Il test dell’etilometro eseguito senza aver detto alla persona sottoposta all’esame che può farsi assistere da un avvocato non ha nessun valore
giuridico.
E’ quanto ha stabilito una recente sentenza della Cassazione, che ha prosciolto un sessantenne che nel 2007 si era schiantato con l’auto e a cui era
stato registrato un tasso alcolemico pari a 1.48.
Condannato a 20 giorni di arresto, si è opposto e, dopo vari gradi di giudizio, è stato definitivamente assolto.
In ogni caso, meglio guidare da sobri per la sicurezza di tutti: a ricordarcelo, dallo scorso 13 novembre, saranno gli etilometri presenti dopo la
mezzanotte in tutti i locali che vendono alcolici e che saranno obbligatoriamente a disposizione dei clienti, insieme a tabelle alcolemiche all’uscita e
all’interno dei locali.
Il limite di legge da non superare per potersi mettere al volante della propria auto in sicurezza e non incorrere in forti ammende è quello di 0,5
grammi di tasso alcolemico, che all’incirca corrisponde a 3-4 bicchieri di vino per una donna di 60 chili a stomaco pieno e a poco meno di mezzo
litro per un uomo di 80 chili sempre a stomaco pieno.
Inoltre il test deve essere ripetuto per 2 volte nell' arco di 15 minuti e viene preso come campione il II° valore.
Se il valore del test non vi dovesse soddisfare, perché siete sicuri (badate bene dovete essere sicuri), che il macchinario, non è nelle condizioni
giuste per ottenere un risultato valido, potrete richiedere di fare l'esame del sangue presso l'ospedale più vicino.
Altrimenti in base all'art.186 comma 7 del CDS, potete rifutarvi di fare il test alcolemico.
Vi riporto la sentenza della corte di cassazione in mertito.
In seguito alla modifica dell’art. 186, comma 7, c.d.s., (sì come introdotta dal d.l. 3.8.2007, n. 117, convertito con modificazioni da l. 2.10.2007, n. 160), integra mero illecito amministrativo il rifiuto di sottoporsi al test con l’etilometro.
Detta norma, infatti, mentre ha stabilito un nuovo trattamento sanzionatorio per il reato della guida in stato di ebbrezza, commisurato alle diverse soglie di tasso alcolemico, ha invece depenalizzato (salvo che il fatto costituisca altrimenti reato) la condotta di chi si rifiuti di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.
In ragione di ciò la Corte di Cassazione, in applicazione dell’art. 2 c.p. in materia di successione delle leggi, ha annullato senza rinvio l’impugnata sentenza del Giudice di Pace di Clusone limitatamente al rifiuto dell’imputato di sottoporsi all’alcoltest perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
(Cass. Pen. n.43405/07)
Fare attenzione però, quello scritto sopra, non è che se non fate il test non succede nulla, ma solamente, non è considerato un reato penale, ma
solamente amministrativo, quindi multa!!!! e/o ritiro della patente.
Un lampeggio dal Team dei Motocappottati. 
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