Vademecum armi da Fuoco

Venerdì 17 Febbraio 2012 06:45
Autore Articolo: Motosandro
Link alla Sezione: Sezione Tiro
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Vademecum armi da Fuoco

Visto la difficoltà anche tramite internet di recuperare informazioni valide......

in merito alla legislazione attuale sulle armi da fuoco , detenzione, porto, uso venatorio, ecc.., ho trovato questo belliissimo articolo sul sito

www.tiropratico.com

Questo articolo, mi è talmente paiciuto che voglio riportarlo in maniera integrale anche sulla sezione "Tiro" dei Motocappottati, per cercare di fare luce

su alcuni aspetti, "Lacunosi" e/o "leggendari", della legislazione e di quello che riguarda l'uso delle armi da fuco.

Quindi eccovi l'articolo.

Leggi e circolari


Una delle leggende metropolitane, (quelle leggende che non hanno alcunché di veritiero), riportano affermazioni che non solo non sono vere ma traggono spesso in inganno anche i giornalisti che riportandole sui media ne fanno normative che in realtà nulla hanno a che fare con il mondo del tiro. Si dice infatti che una persona che voglia acquistare un'arma o che voglia andare a sparare al poligono deve necessariamente avere il porto d'armi. Questa "bufala" da primo aprile, circola tutt'oggi se pur siano state chiarite le modalità di accesso alle armi e ai poligoni da moltissimo tempo.
A queste leggende aggiungiamo una normativa non sempre chiara e un "modo operandi" di molti dirigenti delle Prefetture e Questure, che provvedono in prima persona ad interpretarla producendo sul terrotorio un caleidoscopio di modalità di accesso alle armi sempre diverso.


ACQUISTO DI ARMI E MUNIZIONI
La normativa prevede tre grandi categorie di armi: quelle da guerra, quelle sportive e quelle comuni. Le prime reperibili solo per i musei o le raccolte riconosciute, mentre le altre sono quelle normalmente acquistabilinelle nostre armerie, quelle di cui parleremo in questa pagina.


ARMI ACQUISTABILI
- i fucili con una o più canne ad anima liscia a ripetizione manuale o semiautomatica (non automatici, cioè con tiro a raffica);
- i fucili con due canne ad anima rigata (fucili Express).
- i fucili con due o tre canne miste ad anime lisce o rigate (fucili combinati, billing, drilling).
- i fucili, le carabine, i moschetti con canna ad anima rigata a ripetizione manuale o semiautomatica (non automatici, cioè con tiro a raffica).
- i revolver.
- le pistole (monocolpo o semiautomatiche).
- le armi ad aria compressa, sia lunghe sia corte, di potenza superiore a 7,5 joule; (quelle di potenza inferiore sono di libera vendita).
- le repliche di armi ad avancarica per modelli anteriori al 1890. (Ad eccezione di quelle a colpo singolo che sono di libera vendita).


NULLA OSTA
Per acquistare un arma elencata sopra è necessario un titolo d’acquisto; chi non è in possesso di un porto d’armi dovrà munirsi di un nullaosta all’acquisto. Questo documento è rilasciato dall’autorità di polizia (Questura o Commissariato) o dalla Stazione dei Carabinieri competente per territorio in base al luogo di residenza di chi ne fa richiesta.
Per ottenere il nullaosta si deve essere maggiorenni e compilare una domanda in carta libera nella quale si specifica il motivo dell’acquisto " es: sport del tiro a segno " completandola con un certificato medico e di famiglia.
L'Amministrazione dello Stato provvede alle informative di rito e dopo poco tempo rilascia il nulla osta con cui è possibile acquistare ciò per cui è stato richiesto, cioè acquisto di armi e munizioni, polveri, spade, baionette, ecc.
Il nullaosta vale, su tutto il territorio nazionale, per trenta giorni dalla data del rilascio e solo per ciò per cui è rilasciato, esso viene ritirato dall'armiere che provvede alla vendita. Può essere rinnovato per un uguale periodo.


PORTO D'ARMI
Il nullaosta è solo un titolo d’acquisto occasionale (serve per effettuare un solo un acquisto, anche se di più armi), le licenze di porto d’armi permettono acquisti di armi e munizioni per tutta la loro validità.
Le licenze sono:
- licenza di porto di fucile per lo sport del tiro a volo, validità 6 anni
- licenza di porto di fucile per uso di caccia, validità 6 anni
- licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale, validità 1 anno
.
ACQUISTO E VENDITA TRA PRIVATI

Chi cede un’arma ad un’altra persona deve verificare la validità del nulla osta o del porto d'armi per l'acquisto e compilare una dichiarazione di vendita dell’arma. Se l’acquirente utilizza il nullaosta, questo viene ritirato dal venditore.
Meglio compilare la dichiarazione di vendita in due copie originali, entrambe firmate dal venditore e dal compratore. Ogni parte ne tratterrà una copia.
Se il venditore o acquirente (conto vendita) è un armiere, sarà suo compito compilare la dichiarazione di vendita o carico dell’arma, che consegnerà all’interessato utilizzando un modulo stampato recante l’intestazione dell’armeria.
Conclusa questa fase è necessario passare alla denuncia dell’arma presso l'ufficio armi, entrambi (acquirente e venditore se privati) devono provvedere a ricompilare la nuova denuncia: l'acquirente denunciando il nuovo acquisto, il venditore denunciando la vendita dell'arma e depennandola dalla denuncia scritta.

ARMI ANTICHE
Per la legge italiana sono armi antiche quelle fabbricate prima del 1890.
È possibile acquistare le armi antiche con gli stessi modi relativi alle armi sopra citate, costituisce titolo d’acquisto per le armi antiche la licenza di collezione.
Anche per quanto riguarda le armi antiche è necessario compilare la dichiarazione di vendita e anche queste armi debbono essere denunciate.

ACQUISTO MUNIZIONI E POLVERI PER RICARICA
Per l’acquisto delle munizioni e della polvere per ricarica, sono necessari gli stessi documenti per l’acquisto delle armi, cioè il nullaosta o un porto d’armi.

ARIA COMPRESSA
- con energia cinetica non superiore a 7,5 joule
- repliche a colpo singolo di armi ad avancarica di modelli anteriori al 1890
Queste possono essere acquistate solo da maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento; sono consentiti la loro cessione con scrittura privata e tra maggiorenni.

BOSSOLI, INNESCHI, PROIETTILI
Questi componenti delle cartucce sono di libera vendita. (compresa ogni altra attrezzatura per la ricarica)

ARMI DISATTIVATE
Queste non sono “armi” ai fini della legge e pertanto possono essere acquistate e detenute liberamente da chiunque.

DETENZIONE
Per poter detenere regolarmente un arma e le relative munizioni, dopo l'acquisto si deve provvedere alla loro denuncia.
Questa va depositata in duplice copia presso l'ufficio armi e una delle due copie verrà ritirata vidimata alla data stabilita. La legge pone dei limiti al numero di armi e munizioni che si possono detenere.
Esse sono:
3 armi catalogate come comuni
6 armi catalogate come sportive
8 armi antiche o rare
senza limite per le armi comuni adatte all'uso venatorio (da caccia)

200 cartucce per arma corta
1500 cartucce per uso venatorio
Le armi ad aria o a gas compressicon energia cinetica non superiore a 7,5 joule e le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 non sono soggette a denuncia.

DETENZIONE MUNIZIONI
Le munizioni devono essere detenute entro i limiti sopra elencati, la denuncia deve sempre essere fatta per tutte le munizioni detenute in qualsiasi quantità se sono con proiettile a palla unica, mentre deve essere fatta per le munizioni a pallini e pallettoni se queste superano le 1000 unità. Una volta utilizzate la denuncia non deve essere rifatta per dichierare l'uso ne per quelle riacquistate purchè non si superi il numero di cartucce indicate nella denuncia.

ARMI COMUNI AD USO VENATORIO (ARMI DA CACCIA)
La legge-quadro sulla caccia stabilisce quali armi si possono utilizzare, queste sono cosi armi da caccia:
- tutti i fucili a canna liscia di calibro non inferiore al 12 (non sono da caccia in Italia il 10, l'8 e il 4);
- i fucili a canna rigata di calibro 5,6 mm con bossolo di lunghezza non inferiore a 40 mm;
- i fucili a canna rigata di calibro superiore a 5,6 mm con bossolo di qualsiasi lunghezza;
Queste armi sono detenibili in numero illimitato.
Le armi ad aria compressa non sono armi da caccia.

ARMI SPORTIVE
Queste armi catalogate come "ad uso sportivo", si possono TRASPORTARE su tutto il territorio Nazionale con adeguata licenza, esse si possono portare solo nei luoghi abilitati (poligoni o campi di tiro), non è quindi permesso portarle per legittima difesa (lavoro) o per caccia.

ARMI COMUNI DA SPARO
Le armi che non sono catalogate sportive o da guerra sono COMUNI, esse possono essere utilizzate per difesa, tiro e se di calibro adeguato e lunghe anche per caccia.

COLLEZIONE
Chi desidera collezionare armi in numero superiore ai limiti che la legge prevede quale semplice detenzione, deve ottenere il rilascio della licenza di collezione. Eessa non serve per le armi da caccia poiché sono detenibili in numero illimitato.
La licenza di collezione permette la detenzione di armi con un solo limite: un esemplare per ogni tipo di arma, anche se dello stesso modello purchè con differenti segni distintivi. La licenza è permanente (non deve essere rinnovata) e non è soggetta ad alcun tipo di tassa. All’atto della concessione le autorità impongono particolari obblighi per la custodia delle armi (antifurto, armadio blindato eccetera). la legge impone di non detenere le munizioni delle armi in collezione.

ARMI ANTICHE O RARE
E' possibile detenere mediante denuncia otto armi antiche; chi intende possederne di più deve ottenere la licenza di collezione per armi antiche, rare o artistiche. (vedi collezione)

DETENZIONE POLVERI DA SPARO PER RICARICA
E' possibile detenere mediante denuncia fino a 5 kg di polvere da sparo, la polvere detenuta sciolta fa cumulo con quella contenuta nelle cartucce eventualmente possedute.

CUSTODIA DELLE ARMI
La custodia delle armi e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica. Inoltre, è punito chiunque, anche se munito della licenza di porto d’armi consegna o lascia portare un’arma a persona di età minore dei quattordici anni o qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio, trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcune delle persone indicate in precedenza giunga a impossessarsene agevolmente. La legge non pone delle condizioni precise al modo di custodire le armi, ma pone l’obbligo della massima diligenza. Soloo i titolari di licenza di collezione di armi devono adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dalla autorità di pubblica sicurezza.

ALTERAZIONE D'ARMA
Le armi sono catalogate e riportano su questo, le loropeculiarità. Se si alterano alcune di esse si incorre in sanzioni: per esempio la capacità del caricatore. L’uso di un caricatore con capienza maggiore di quello indicato a catalogo costituisce un reato. E' vietato quindi la trasformazione del congegno di scatto dell’arma per consentirne il tiro a raffica, la non l'alleggerimento dello stesso per gare. Non è consentito accorciare la canna perché in questo modo si renderebbero più agevole il porto e l’occultamento. I dati contenuti nella catalogazione del Ministero dell’interno di cui si è detto poc’anzi comprendono anche la lunghezza totale dell’arma e quella della canna, per questo è facile stabilire se un’arma sia stata alterata.

MUNIZIONI
La legge pone talune limitazioni alle munizioni utilizzabili nelle armi comuni da sparo: non possono comunque essere caricate con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, ne essere caricate con palla espansiva, per queste ultime il divieto non riguarda le munizioni destinate alle armi da caccia o tiro al bersaglio secondo una direttiva Europea ancora non recepita in Italia, il che significa che non è possibile utilizzare cartucce caricate con palla ad espansione, cioè quelle con foro apicale.

PORTO E TRASPORTO
La differenza tra porto e trasporto, è porto quando l'arma è portata carica in dosso o in borsa, è trasporto il trasferimento dell’arma da un luogo ad un altro come oggetto inerte e non suscettibile d’uso, in assenza quindi della pronta disponibilità che caratterizza invece il porto, quindi scarica in un contenitore con le munizioni separate in altro contenitore.

Si possono trasportare su tutto il territorio Nazionale armi e munizioni con tutte le licenze di porto d'armi purchè si abbia giustificabile motivo
Si possono portare le armi comuni con la sola licenza per difesa ersonale, si possono portare le armi sportive solo nei campi e poligoni di tiro.

TRASPORTO ARIA COMPRESSA (con energia cinetica non superiore a 7,5 joule)


Non è richiesta licenza dell’Autorità di pubblica sicurezza; esse NON possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. L’utilizzo è consentito ai maggiorenni o ai minori assistiti da maggiorenni. Esse debbono essere trasportate scariche e inserite in custodia.

TRASPORTO REPLICHE AVANCARICA
(repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890)


Per il porto è prescritta la titolarità di un porto d’armi adatto al tipo di arma..
Il trasporto delle repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, invece, si effettua liberamente, scariche e inserite in custodia.

COMODATO
Si possono prestare (comodare) solo armi catalogate sportive o da caccia. Non si possono quindi prestare le armi catalogate comuni che non siano di calibro idoneo alla caccia.
Se il comodato è breve (poche ore) questo può essere fatto senza ulteriore avviso alla Questura, se si prolunga, ne va dato avviso all'ufficio armi.

 

P.S Invito i lettori di questo Vademecum di lasciare un loro parere e/o impressione, con un messaggio.

 
Commenti (2) I Commenti sono chiusi
2 Sabato 18 Febbraio 2012 21:12
Motosandro

Bene sono contento che l'articolo di    www.tiropratico.com  ti sia piaciuto come è piaciuto a mè Smile bravi ottimo articolo.


 

1 Sabato 18 Febbraio 2012 14:01
motopaolo

Articolo esaustivo e chiarificatore per un settore che si presta a fin troppe interpretazioni ed equivoci!SorridenteSorridente Eccellente! Almeno uno sa come regolarsi!

yvComment v.1.24.0