Maneggio delle Armi

Bhe che dire, ottimo articolo srcitto dal sig. Alberto Bastianelli sulla rivista Caccia&Tiro......
Talmente buono ed esaustivo che mi sono preso la briga di scannarlo e passarlo in formato "Scrivibile", per
metterlo a disposizione di chi legge. Vi riporto l'articolo nella sua forma integrale.
"per praticare una qualunque disciplina sportiva con armi nello Stato italiano, nella maggior parte dei casi è necessario essere
titolari di una licenza di Polizia che abiliti all'acquisto, alla detenzione e al trasporto delle stesse. Esistono delle possibilità di
praticare discipline sportive che permettono l'uso delle armi anche per coloro che sono sprovvisti di tali licenze e, facendo
riferimento alla nostra disciplina specifica, possono esercitare l'attività del tiro al piattello, all'Interno delle strutture affiliate alle
federazioni sportive competenti, soggetti sprovvisti di porto d'armi solo se accompagnati da un istruttore di tiro o da un
soggetto titolare di regolare porto d'armi che, appunto, si assuma lo responsabilità del corretto maneggio dell'arma. Va fatta
subito una doverosa premessa riguardante il certificato in oggetto: l'intenzione del legislatore non era quello di rilasciare un
certificato che attestasse la capacità e l'abilità di sparare, ma la mera capacità a maneggiare le armi lunghe e corte, la reale
percezione della loro pericolosità, con conseguente capacità di comportarsi rispettando le norme di sicurezza in modo da non
essere di pericolo per sé e per gli altri. Nel nostro ordinamento le licenze di porto d'armi (non si sta parlando dunque dei nullaosta
alla detenzione e all'acquisto o alle licenze di trasporto) si distinguono per le loro finalità specifiche, ma tutte, indistintamente,
consentono di acquistare e trasportare qualsiasi tipo di arma ad uso civile (ciò è stato espressamente previsto dalla Circolare
del Ministero dell'Interno n. 559/C-3159. 10100( 1), del 14 febbraio 1998). Proprio nel momento in cui si esplica la richiesta per
ottenere il porto d'armi (porto di fucile per difesa personale, uso tiro o volo o uso caccia per quanto riguarda la nostra disciplina),
tra i vari documenti da presentare verrà richiesto il certificato di idoneità tecnica al maneggio delle armi. Questo documento non
è richiesto per tutti coloro che hanno prestato servizio militare (per almeno l'intero anno di leva) o nelle FF.P. e a riprova di ciò
od oggi è sufficiente presentare copia del proprio congedo. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 204 del 2010, il congedo potrà
essere considerato valido solo se il servizio è stato prestato entro i 10 anni precedenti, diversamente il soggetto dovrà
presentare un certificato di idoneità al maneggio delle armi. Per conseguire questo certificato, ci si può rivolgere esclusivamente
ad uno Sezione del tiro o segno nazionale Uits. Questo è l'argomento che attualmente sta interessando il Collegio tecnico
giuridico Fitav, ovvero capire se ci sono i presupposti perché tale certificazione di idoneità tecnica al maneggio delle armi posso
essere rilasciata. anche dai campi di tiro o volo affiliati alla Fitav. Quanto espresso dalla legge del 18 aprile 1975, n.110, lascia
intendere che la condizione perché la certificazione venga riconosciuta è che il corso per il maneggio alle armi venga sostenuto
alla presenza di istruttori o direttori di tiro in possesso d'apposita licenza. Il punto su cui focalizzare la nostra attenzione è proprio
questo, ovvero la differenza tra lo status di istruttore/direttore di tiro Uits e quello di istruttore/direttore di tiro Fitav. l'attuale
licenza di istruttore/direttore Uits, prevista dall'art. 31 della legge 18 aprile n. 110, che in precedenza veniva rilasciata dalle
prefetture, oggi viene rilasciata dal Sindaco del Comune di riferimento, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 112/98. Tale licenza non
rientra, però, tra quelle oggetto di semplificazione, divenute permanenti a seguito dell'emanazione del D.P.R. 311/2001.
La licenza in questione rimane comunque un'autorizzazione di Polizia, ed è passata da una validità annuale ad una validità
triennale, come previsto dall'art. 13 del T.U.L.P.S. in seguito alle modifiche apportate dal D.L. n. 5/2012 e successive modifiche i
n sede di conversione. Tale domanda viene quindi inoltrata ad un apposito ufficio comunale che l'accoglie previo accertamento
della capacità tecnica e, ovviamente, dei requisiti soggettivi di cui all'art. 9 della Legge 18 aprile 1975, n. 110. In occasione del
rinnovo del titolo da parte dei competenti uffici comunali, quello scaduto dovrà essere ritirato e contestualmente restituito, per
lo custodia agli atti, ali' autorità di P.S. che lo aveva rilasciato, rendendosi necessario un nuovo formale rilascio della licenza da
parte del Sindaco, come previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Al riguardo, si richiamano le indicazioni fornite con la circolare
n. 557/PAS. l 0522.1 O 179(33) del 7/8/2006. Se a quanto premesso si aggiunge che le Sezioni di tiro a segno, comprese le
comunali, sono enti di diritto pubblico non economico, che operano con strumenti autoritativi e per finalità di ordine generale,
anche in seguito al riordino degli enti pubblici previsto dalla L. 20/3/1975, n. 70 (e. Civ. Sezioni Unite 20/4/1991. Civ. Sezioni
Unite 22/6/1990) ne consegue che il funzionario del tiro a segno, ovvero l'istruttore e/o il direttore di tiro, sono equiparati alla
qualifica di pubblico ufficiale. Questo iter; come ben sappiamo, non è previsto per i direttori e/o istruttori di tiro Fitav che
vengono nominati da una commissione interna e che, di fatto, non hanno un titolo che li equipara ai funzionari pubblici. Ne
consegue pertanto che la prima valutazione che andrà fatta in seno alla Fitav sarà capire se ci sono i requisiti perché gli istruttori
e/o direttori di tiro a volo possano ricoprire il ruolo di funzionari pubblici ed in seguito a ciò, essere autorizzati a tenere i corsi che
rilasciano il certificato di abilitazione al maneggio delle armi."
Articolo tratto integralmente dalla rivista Caccia&Tiro n°5 di Maggio 2013, Autore Alberto Bastianelli, al
quale vanno i nostri ringraziamenti,per la bellissima pubblicazione.
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È si in effetti in questo argomento c'è sempre molta confusione !!!!!
Bhe che dire finalmente un po di luce in questo argomento a volte trattato in maniera superficiale, e poco informato, un complimento ancora alla rivista Caccia&Tiro!